contratto di agenzia

Lo studio si occupa correntemente di consulenza e assistenza legale, anche giudiziale, nel campo del contratto di agenzia. L’Avv. Maurizio Iorio ha fatto parte della Commissione Sindacale Confcommercio per il rinnovo del più recente AEC Agenti e Rappresentanti di Commercio.

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Nulla una clausola di rinuncia alle provvigioni pur contenuta in un verbale di conciliazione sindacale
Caso: in un verbale di conciliazione sindacale concernente la risoluzione di un precedente contratto di agenzia e la stipulazione di un contratto nuovo con la stessa preponente, viene riconosciuta all’agente una provvigione sui rinnovi annuali di contratti acquisiti nel corso del risolto, precedente contratto di agenzia (siamo in campo di pubblicità cartellonistica). Tuttavia il verbale contiene la seguente clausola: “Qualora il nuovo contratto di agenzia stipulato tra le Parti in data… dovesse cessare per qualsivoglia motivo o ragione, nulla sarà più dovuto all’Agente per i rinnovi contrattuali relativi ai contratti stipulati dall’… al …, meglio indicati all’art. 4 del presente accordo “L’agente recede dal contratto per giusta causa, a seguito di un grave inadempimento della preponente (che ha causato per colpa il crollo dell’80% del gettito provvigionale, non pagando le concessioni pubblicitarie) e la preponente pretende di non pagare (più) nulla sui rinnovi contrattuali a seguito della clausola sopra ricordata. Tale clausola è tuttavia nulla per almeno tre ordini di motivi. 1 – L’art. 1355 cc (nullità della condizione che dipende dalla esclusiva volontà del debitore): infatti, se tale clausola fosse valida, essa si tradurrebbe nel diritto della preponente di sottrarsi in qualunque momento ed arbitrariamente da pagare le provvigioni di cui trattasi, comunicando semplicemente recesso dal contratto di agenzia. 2 – L’art. 1354 cc stabilisce che è “… nullo il contratto al quale é apposta una condizione… risolutiva, contraria a norme imperative “e l’art. 1346 cc stabilisce, inter alia, che l’ “… oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile…” : orbene, nel caso di specie la condizione “Qualora il nuovo contratto….  dovesse cessare per qualsivoglia motivo o ragione … “rappresenta un esempio” di scuola “di clausola indeterminata e interminabile nell’oggetto per vaghezza, fumosità, arbitrarietà, assoluta opinabilità di contenuto. 3 – L’art. 1229 cc in tema di responsabilità contrattuale stabilisce che “È nullo qualsiasi patto che escluda o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave… “, ed è proprio questo il caso di specie in cui l’Agente ha receduto dal contratto per giusta causa imputando alla preponente un grave inadempimento colposo al contratto di agenzia.

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Malgrado l’interpello n. 32 del 19.11.2013, non c’é obbligo di contribuzione Enasarco per i preponenti stranieri privi di sede in Italia
Il parere reso dalla Direzione Generale perl’Attività ispettiva del Ministero del Lavoro con l’interpello n. 32 del 19.11.2013 fa riferimento ai Regolamenti comunitari n. 883/2004 e n. 987/2009 per concludere – con riferimento agli agenti di commercio italiani che operano all’estero nell’interesse di preponenti italiani – che la legislazione applicabile é pur semper quella italiana, che impone in tal caso l’iscrizione ad ENASARCO; tuttavia, nell’interpello il Ministero si pronuncia, tra l’altro, anche sugli agenti di commercio italiani che operino in Italia per preponenti stranieri privi di sede o qualsiasi rappresentanza in Italia: in tal caso le conclusioni (errate) del Ministero sono che, applicandosi la legge la legge italiana, si applicherebbe anche l’obbligo di iscrizione e contribuzione ad ENASARCO; senonché la legge italiana (L. n. 12/1973, articolo 5, comma 1) stabilisce esattamente il contrario, come viene largamente illustrato nel parere accluso.

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La disciplina di legge che regola gli acquisti effettuati on line
Articolo dell’Avv. Maurizio Iorio pubblicato sul numero di settembre 2013 della rivista MP – Market Place. Nell’articolo vengono esaminate le principali regole che disciplinano l’e-commerce nonché alcune problematiche legali – anche ambientali – della correlativa normativa, tra cui la mancanza di un testo di legge unico ed omogeneo, la scarsa armonizzazione europea e l’inesistenza di una disciplina internazionale, valida per gli operatori aventi sede al di fuori dell’Unione Europea.

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Clausole risolutive espresse nel contratto di agenzia
Clausole sul minimo di fatturato e altre: sono nulle se non giustificate.

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Domande e risposte sul contratto di agenzia
Selezione di domande e risposte fornite dall’Avv. M. Iorio sul contratto di agenzia.

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Memo sul contratto di agenzia alla stregua dell’AEC Commercio 16.02.2009
Aggiornato al febbraio 2013

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Il nuovo AEC Agenti di Commercio II – Le altre clausole contrattuali – Ei-Tech
Aprile 2009

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Il Nuovo AEC Agenti di Commercio rto – L’indennità di fine rappo- Ei-Tech
Marzo 2009