responsabilità del produttore

Lo Studio si occupa attivamente, anzitutto, di assistenza legale, stragiudiziale e giudiziale per responsabilità del produttore per prodotto difettoso.

Responsabilità del produttore per prodotto difettoso (= il prodotto ha cagionato un danno)

Per “responsabilità del produttore per prodotti difettosi”  si intende anzi tutto la “manufacturer’s liability”, ossia la responsabilità civile di chi produce un prodotto – o di chi lo introduce nel mercato italiano o di chi comunque, apponendo il proprio marchio, si presenta come produttore – per i danni a persone o cose, causati da un  prodotto difettoso.
È il caso, ad esempio, dei danni cagionati da un cancello che cade addosso a un passante, o di quelli prodotti da uno scaldino che si surriscalda e produce ustioni e/o danni alle cose
Si tratta di una materia articolata e complessa, disciplinata soprattutto dalla direttiva europea  1984/374/CE e, in Italia, sia dal Codice del Consumo (articoli dal 114 al 127) che dal Codice Civile (art. 2043; art. 1494).

Sicurezza generale dei prodotti  (= il prodotto è o può essere  pericoloso)

La responsabilità da prodotto difettoso  è il più delle volte connessa, a monte, con il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza generale dei prodotti, che costituisce un  campo di azione specialistico dello Studio, sia in termini di consulenza che di assistenza legale stragiudiziale e giudiziale, anche ai fini di opposizione a eventuali sanzioni irrogate dalle autorità competenti.

Questa materia è regolata dalla direttiva europea 2001/95/CE e  dal Codice del Consumo (articoli dal 102 a1 113).
Con l’espressione “sicurezza generale dei prodotti” ci si riferisce alla necessità del rispetto, da parte di chi  fabbrica o introduca in Italia un prodotto (si pensi a una bambola  giocattolo verniciata con un composto vietato per legge) o ne consente l’uso immediato all’utilizzatore nell’ambito dell’erogazione di un servizio (si pensi per esempio alla tintura per capelli applicata da un parrucchiere o al tapis roulant messo a disposizione del cliente da un fitness club o da un hotel), e di chi lo distribuisce, di tutti gli obblighi di legge imposti a tutela della sicurezza dei consumatori, quali: l’obbligo di produrre / distribuire solo prodotti “sicuri “in quanto conformi alla normativa di riferimento;  di informare le autorità competenti nel caso di pericolo per i consumatori; di monitorare i reclami e mantenerne una registrazione degli stessi; di ritirare dal mercato – e se del caso richiamare dagli utilizzatori finali – i prodotti pericolosi; di consentire controlli e ispezioni da parte della autorità competenti, e così via.

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Lo Studio fornisce prestazioni di consulenza e assistenza – ivi compresa la  redazione di contratti in italiano e in inglese di contratti di compravendita, distribuzione, appalto, assistenza tecnica, ecc.  –   a produttori,  rivenditori, centri di assistenza tecnica, per tutto quanto concerne la garanzia di legge o contrattuale sui prodotti venduti.

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Responsabilità del produttore per difettosità dei prodotti
Sicurezza generale dei prodotti – Garanzie

Garanzie  (= rimedi previsti per legge o per contratto ai  difetti o alla mancanza di qualità del prodotto venduto)

Quando si parla di “garanzie” ci si riferisce anzitutto alla garanzia di legge dovuta dal fornitore di beni di consumo all’acquirente non professionale (ciò nell’ ambito di qualsiasi contratto attraverso cu si manifesti la fornitura: vendita, appalto, contratto d’opera ecc.) : tale materia è disciplinata dalla direttiva europea 1999/44/CE e, in Italia, dal Codice del consumo (articoli dal 128 al 135).

Ma per “garanzia” si intende anche l’impegno contrattuale diretto del  produttore o dell’importatore verso l’acquirente finale – riportato nell’ apposito “certificato di garanzia” che accompagna ogni prodotto –  a riparare il prodotto immesso in commercio che presenti vizi e/o difettosità di funzionamento: questa materia è regolata, oltre che dagli impegni contenuti nel suddetto “Certificato”, è soggetta a norme imperative di legge contenute nel Codice del Consumo (art. 133) ed è disciplinata dalle disposizioni del Codice Civile relative alla compravendita ( art. 1490 e ss.)

Al fine  di meglio illustrare l’attività dello studio, vengono rese disponibili  alcune monografie dell’Avv. Maurizio Iorio sugli argomenti dianzi citati:

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Scarica la monografia:
Sull’obbligo o meno per il venditore di mantenere per un certo periodo di tempo la disponibilità delle parti di ricambio alla stregua della normativa italiana e di quella dei principali paesi europei
Articolo dell’Avv. M. Iorio pubblicato sul numero uscito nel giugno 2012, ma riferito nella data a maggio 2012, della rivista MP – Market Place. L’articolo è disponibile anche in lingua inglese e in lingua francese alle correlative sezioni di questo sito, rispettivamente alle voci “Articles et pubblications” e “Articles and publications”.

Scarica la monografia:
Avvocato M. Iorio: intervento al seminario legale ANDEC 13.06.2012 sui prodotti difettosi
Difettosità dei prodotti, ritiro e richiamo dal mercato: responsabilità e obblighi di produttori, importatori e distributori alla luce della legislazione europea e nazionale

Scarica la monografia:
Responsabilità e garanzia del fornitore di componenti nei confronti del produttore dell’apparecchio / impianto in cui sono incorporati
Il fornitore tizio vende componenti / sottoinsiemi al produttore CAIO (ad esempio: circuiti stampati, diodi, led, transistor, hard disk ma anche prodotti finiti come un vaporizzatore, un fancoil, un chiller o un personal computer industriale) destinati a essere incorporati da quest’ ultimo in un prodotto finale (sia questo un singolo manufatto, come ad esempio un apparecchio TV, o un impianto, come ad esempio una centrale frigorifera). Ci si chiede quali siano gli obblighi di garanzia di tizio verso caio e come tizio possa in qualche modo circoscriverli. Ciò con particolare riguardo a una delle normative più “trasversali “nel campo dell’elettronica, ove spesso si verificano in questi casi contrasti tra fornitore e produttore: quella sulla compatibilità elettromagnetica. Articolo pubblicato su Market Place – Luglio 2015

Documenti allegati in lingua inglese o in italiano:

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2) – Consiglio Direttivo 87/357/EEC del 25 giugno 1987 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori
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3) Decreto Legislativo italiano 25.01.1992, n. 73 attuazione in Italia D.87/357/CE
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4) – Decreto Legislativo Italiano 06.09.2005 n °  206 anche detto “Codice del Consumo” (Edizione bilingue)

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5) – EC Council Regulation No. 339/93 of 8.02.1993
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6) – EC European Parliament and Council Regulation No. 2006/2004 of 27.10.2004
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7) – Directive No. 378 of 03.05.1988
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8) – Legislative Decree 27.09.1991 No. 313- Attach. 9
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9) – Memo of Ministero dello Sviluppo economico
(May 2007)
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Council Directive 85/374/EEC of 25 July 1985
(the Product Liability Directive)